Credito d'imposta: per le Regioni colpite dagli eventi sismici

L’articolo 18 quater del Dl n. 8 del 2017, successivamente modificato dal Dl n. 50/2017, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L’articolo 5 del Dl n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/2017, ha poi stabilito che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, possono usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, compreso il suddetto credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.




NORMATIVA: Art. 18-quater, D.L. 8/2017.

SOGGETTI BENEFICIARI
Titolari di reddito d’impresa.
PROGETTI AMMISSIBILI
• Realizzazione di un nuovo stabilimento;

• Ampliamento della capacità di uno stabilimento già esistente;

• Diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;

• Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

• Acquisizione di uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
Agevolazione concessa sotto forma di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nelle misure di seguito descritte:

• 45% per le piccole imprese

• 35% per le medie imprese

• 25% per le grandi imprese
REGOLE DI CUMULO
Gli aiuti concessi nell'ambito del regime notificato non possono essere cumulati con aiuti provenienti da fonti locali, regionali, nazionali o dell'Unione europea.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro, e non oltre, il 31 dicembre 2020.


SCHEDA DI SINTESI