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30apr 2019

DECRETO CRESCITA: onere degli incentivi in nota integrativa

L’obbligo di trasparenza riguarda solo gli aiuti specifici, che non sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Restano esclusi dal vincolo gli aiuti aventi carattere generale e le erogazioni aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Il decreto legge per la crescita ha completamente riscritto la norma sull’obbligo di trasparenza previsto dalla legge n.124/2017. L’obbligo rimane confermato a partire dall’esercizio finanziario 2018, ma le sanzioni scattano solamente a partire dal 1° gennaio 2020. Resta invariato il limite cumulativo di € 10.000,00 al di sotto del quale i soggetti non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza.

Le imprese sono obbligate a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

L’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporterà una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00.

29apr 2019

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: al via il nuovo bando 4.0

Con un comunicato stampa del 9 aprile scorso, Unioncamere rende noto che sono pronti 15,5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese.

Dal 10 aprile 2019 ha avuto avvio il nuovo bando nazionale per i voucher 4.0 lanciato dalle Camere di commercio per permettere alle aziende italiane di agganciare la quarta rivoluzione industriale.

Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a € 10.000,00 che potranno essere utilizzati dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0.

Le aziende avranno tempo fino al 15 luglio 2019 per richiedere l'erogazione del voucher alla propria Camera di commercio.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese e i gruppi da 3 a 20 imprese che presentano un progetto condiviso finalizzato all'introduzione delle tecnologie digitali abilitanti.

26apr 2019

DECRETO CRESCITA: torna il super ammortamento

Il nuovo decreto reintroduce l’agevolazione del super ammortamento, nella misura del 130%, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020: restano quindi esclusi dell’agevolazione in esame tutti gli investimenti effettuati nel primo trimestre dell’anno 2019.

Rispetto al passato è prevista un’importante novità, in quanto il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro: oltre tale soglia non spetta invece alcuna maggiorazione.

24apr 2019

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: il controllo delle spese non si limita ai soli aspetti formali

La circolare n.8/2019 dell’Agenzia delle entrate sulle novità fiscali delle Legge di bilancio 2019 specifica che l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina del credito d’imposta non si limita solo nella verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa ma entra anche nel merito delle attività di R&S svolte.

La nuova Legge di Bilancio ha infatti introdotto l’obbligo di predisporre la relazione illustrativa del lavoro svolto dall’impresa precisando anche cosa deve contenere:

- individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore;

- descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;

- elementi rilevanti per la valutazione della novità;

- in caso di prodotti o processi esistenti la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti;

- altre informazioni rilevanti .

18apr 2019

BONUS R&S: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Circolare n.8 del 10 aprile 2019

I contenuti della relazione tecnica vanno dettagliati:

- descrizione del progetto o sotto-progetto;

- individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si sono resi necessari i lavori di ricerca e sviluppo;

- evidenziazione degli elementi rilevanti per valutare la novità dei nuovi prodotti o processi;

- in caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, individuazione degli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo di prodotto, e ai fini della distinzione dei lavori di R&S dalle ordinarie attività dell’impresa che sono esclusive in via di massima delle attività ammissibili.

Risoluzione n.40 del 2 aprile2019

E’ stato chiarito che nel campo dell’applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività di tipo innovativo, ma esclusivamente quelle che, nell’ambito del più ampio processo d’innovazione, si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo in quanto relative ai progetti intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico.

Risposta n.83 del 26 marzo 2019

La ricerca commissionata dall’estero è agevolabile anche nel caso in cui il commissionario italiano subappalti ad un altro soggetto, purché sia residente nel territorio dello Stato e ivi svolta l’attività di R&S.

In tal caso, il beneficio spetta alla sub-commisionaria e non alla commissionaria.

Risposte n.73 e n.86 di marzo 2019

In caso di capitalizzazione di costi di commesse interne, l’imputazione degli investimenti di R&S a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene sempre secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’art.109 del Tuir, art.4 comma 1 del decreto attuativo.

I costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito d’imposta al momento del loro sostenimento nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento.