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05ott 2018

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: cumulabile anche in presenza di altre agevolazioni

L’agevolazione del credito di imposta R&S è fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.

In particolare con l’agevolazione del Patent box è stato evidenziato come le due misure rappresentino «strumenti sinergici» per l’incentivazione dell’attività di R&S in quanto: il primo agisce sulle spese, mediante l’attribuzione di un credito di imposta per l’attività di ricerca svolta, il secondo agisce mediante l’esenzione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali che le spese in R&S hanno contributo a mantenere, sviluppare e accrescere. Analogamente, è previsto che gli acquisti di beni strumentali nuovi possano concorrere sia al credito di imposta che al superammortamento, con la precisazione che il costo eleggibile ai fini del credito dovrà essere assunto in base alla quota di ammortamento ordinaria e non a quella maggiorata.

La regola è, quindi, quella della libera cumulabilità del credito d’imposta con le altre misure di favore, fermo restando il principio generale secondo cui il concorso di più agevolazioni sugli stessi costi ammissibili incontra il limite massimo rappresentato dagli stessi costi sostenuti (assunti al lordo di eventuali altri contributi pubblici o agevolazioni fruite).

È stato chiarito che i costi eleggibili per il credito d’imposta vanno assunti al lordo dei contributi a loro correlati, anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero ammontare dei costi. Resta ferma la necessità di verificare, al termine del calcolo dei costi ammissibili, che il credito d’imposta spettante, cumulato con i contributi (riferibili ai medesimi costi utilizzati per il calcolo del bonus fiscale) non risulti superiore ai costi agevolabili nello specifico periodo d’imposta.

04ott 2018

SABATINI-TER: nuovo modulo per richiedere l’incentivo

E’ presente un nuovo modulo per la richiesta di contributo pubblico per la Sabatini-ter; l’agevolazione rivolta all’acquisto di nuovi beni strumentali.

Si ricorda che il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico sarà determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento.

E’ possibile accedere al finanziamento solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. La concessione dei fondi pubblici è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario, aderente alle convenzioni stipulate tra Ministero, Associazione bancaria italiana e Cassa depositi prestiti.

02ott 2018

BONUS QUOTAZIONE PMI: domande fino al 31 marzo

A partire dal 1° ottobre e fino al prossimo 31 marzo 2019 le piccole e medie imprese potranno presentare domanda per la concessione del credito d’imposta relativo alle spese di consulenza sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L’agevolazione è riconosciuta alle PMI che, dopo il 1° gennaio 2018, hanno avviato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo.

Per accedere all’agevolazione è necessario che l’impresa abbia ottenuto l’ammissione alla quotazione.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di € 500.000,00, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

27set 2018

CREDITO D’IMPOSTA IN PUBBLICITA’: domanda senza allegati

Nessun documento va allegato alla comunicazione telematica per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis del Dl 50/2017 così come anche alla dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati per il 2017.

Le fatture attestanti le spese sostenute non vanno presentate unitamente alla comunicazione telematica ma, i richiedenti, sono tenuti a conservarle per i controlli successivi e ad esibire, su richiesta dell'amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda.

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, quest'ultimo è tenuto a conservare copia della comunicazione e delle dichiarazioni sostitutive previste, compilate e sottoscritte dal richiedente e copia di un documento di identità dello stesso. Se la fattura è emessa non dall'impresa editoriale ma da un concessionario, va specificato separatamente l'importo della pura pubblicità (che costituisce spesa eleggibile) e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radio-televisiva sulla quale è effettuata la campagna pubblicitaria. I costi vanno assunti al netto delle spese accessorie e dei costi di intermediazione.

Le comunicazioni telematiche potevano essere inviate già a partire dal 22 settembre (ed entro il prossimo 22 ottobre). L'ordine cronologico di presentazione non è rilevante; in caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica contenente spese ammissibili al beneficio.

Restano escluse dall’agevolazione le spese sostenute per cartellonistica, volantini, affissioni, pubblicità su vetture o tramite social, piattaforme on line, banner su portali, ecc.

Si ricorda inoltre che, dal punto di vista contabile il credito d'imposta si qualifica come un contributo in conto esercizio se il costo è spesato a conto economico, a partire dal momento in cui l’attribuzione del bonus è certa. In caso di costi di start up qualificabili come “costi d'impianto e di ampliamento”, la ripartizione del beneficio avviene in correlazione all'ammortamento della spesa. Fiscalmente, non avendo il legislatore esplicitato la non imponibilità, il bonus è soggetto ad imposte sui redditi e Irap, nel periodo di corretta rilevazione contabile.

26set 2018

BONUS PUBBLICITA’: solo in presenze di investimenti precedenti

Non sarà possibile accedere all’agevolazione se non vi sono investimenti pubblicitari ammissibili nel periodo precedente. Per «analoghi investimenti» e «sugli stessi mezzi di informazione», si intendono investimenti realizzati sullo stesso «canale informativo» e non sulla singola emittente o sul singolo giornale. I costi vanno assunti al netto delle spese accessorie e dei costi di intermediazione.

Queste sono solo alcune delle risposte pubblicate sul sito del dipartimento per l’Informazione e per l’editoria con riferimento al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.

Tra le risposte fornite, in particolare si segnala l’esatta declinazione dell’approccio incrementale sul periodo precedente di riferimento (24 giugno-31 dicembre 2016 per il bonus 2017 o anno 2017 per il bonus 2018), nel caso in cui in tale periodo non vi siano costi ammissibili, anche eventualmente perché l’impresa si è costituita successivamente. Si conferma infatti che, qualora nel periodo di riferimento non vi siano stati investimenti agevolabili, il credito d’imposta non spetta. L’incremento percentuale minimo dell’1% deve, in primo luogo, essere presente a livello di investimenti complessivi nei due canali agevolabili, il che significa che se su entrambi nel periodo di riferimento le spese sono state pari a zero non spetta alcun beneficio. Inoltre l’incremento assume rilevanza solo nel canale pubblicitario in cui gli investimenti del periodo precedente non sono pari a zero, e nei limiti di esso.

Il credito è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, o su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati della figura del direttore responsabile. In merito alla rinuncia al beneficio precedentemente richiesto, il Dipartimento precisa che essa può essere presentata negli stessi termini della comunicazione (e quindi entro il 22 ottobre per il 2018), essendo irrilevante sia una rinuncia presentata fuori termine, sia quella relativa ad una dichiarazione sostitutiva.