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09apr 2020

DECRETO LIQUIDITA’: credito d’imposta per le spese di sanificazione

Il testo del “Decreto Legge Liquidità”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020, contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

La modifica apportata consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro

- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori

- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3

- guanti

- visiere di protezione e occhiali protettivi

- tute di protezione e calzari.

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- barriere protettive

- pannelli protettivi

- detergenti mani

I potenziali beneficiari del credito d’imposta sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Mentre l’entità dell’agevolazione è:

- pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;

- fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;

- nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

L’operatività dell’incentivo è attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020.

08apr 2020

DECRETO LIQUIDITA’: garantiti 100 miliardi di euro per le aziende fino a 499 dipendenti e professionisti

Con il Decreto liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, il MiSE potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria di circa 7 miliardi entro la fine dell’anno che la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Si tratta di un pacchetto di misure che ha l’obiettivo di garantire alle imprese del nostro Paese e, con esse, ai lavoratori quella liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Il Fondo - già ampliato dal Decreto Cura Italia con 1,5 miliardi di euro - completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;

- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;

- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale.

Con il Decreto liquidità sono previsti altri interventi a sostegno delle imprese attraverso il ruolo di SACE, controllata di Cassa Depositi e Prestiti, che potranno mobilitare risorse per oltre 400 miliardi in più, che sommandosi ai 350 miliardi già previsti dal Decreto Cura Italia consentirà di raggiungere la cifra complessiva di 750 miliardi di euro. E stata infine approvata la nuova normativa sulla Golden Power, la cui applicazione potrà estendersi anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.

07apr 2020

CASSA DEPOSITI E PRESTITI: nuovi finanziamenti e liquidità per le medie e grandi imprese

Un plafond di 2 miliardi di euro per le medie e grandi imprese, con fatturato superiore a 50 milioni, colpite dall’emergenza economico e sanitaria da Coronavirus in arrivo da Cassa Depositi e Prestiti.

I finanziamenti potranno essere richiesti per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende.

Per i prestiti fino a 25.000 euro la garanzia dello Stato sarà al 100%, senza valutazione del credito. Per prestiti fino a 800.000 euro la garanzia sarà sempre al 100%, ma con una valutazione della solvibilità. La garanzia, invece, si abbasserà al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, ma potrà arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi e con una valutazione che tiene conto solo della situazione pre-crisi.

Attraverso il nuovo plafond, Cassa Depositi e Prestiti eroga finanziamenti da destinare a:

- investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile, green economy;

- iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all’estero;

- realizzazione di opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità.

Ai finanziamenti, che saranno concessi preferibilmente in cofinanziamento con il sistema bancario con quota Cassa Depositi e Prestiti tra i 5 e i 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi, potranno accedere le imprese:

- con fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro;

- che abbiano registrato, a causa dell’emergenza COVID-19, una riduzione del fatturato pari almeno al 10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

I finanziamenti saranno erogati a condizioni di mercato, in base a classe di rating dell’azienda beneficiaria e durata.

Il rimborso avverrà in unica soluzione alla scadenza (bullet), con il pagamento semestrale posticipato degli interessi.

06apr 2020

CREDITO D’IMPOSTA SUI BENI STRUMENTALI NUOVI: attenzione alla cumulabilità

Secondo quanto stabilito dal comma 192 della Legge 160/19, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo totale sostenuto.

Un esempio di cumulabilità è la Legge Sabatini che prevede, da parte di banche e intermediari finanziari, la concessione di finanziamenti agevolati al fine di sostenere gli investimenti in beni strumentali, nonché della concessione di un contributo da parte del ministero dello Sviluppo rapportato agli interessi sul finanziamento medesimo.

Casi particolari di cumulabilità:

- Imprese agricole: le agevolazioni non sono cumulabili con aiuti de minimis a norma del regolamento (CE) n. 1535/2007, sono cumulabili con altri aiuti di Stato secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, compresi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono cumulabili con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili. Sempre a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dei limiti massimi previsti.

- Imprese della pesca e acquacoltura: le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati da regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, oppure con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2000.

03apr 2020

BANDO ISI 2019: sospesa la presentazione della domanda

L’INAIL ha disposto la proroga di tutte le fasi del bando ISI 2019 e nuovo calendario sarà pubblicato dall’Istituto entro il 31 maggio 2020.

Si ricorda che le risorse messe a disposizione ammontano a oltre 250 milioni di euro e i fondi sono ripartiti in cinque assi di finanziamento, distinti in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi da realizzare: investimenti generali e modelli organizzativi e di responsabilità sociale, riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, bonifiche da amianto, interventi per imprese operanti nella fabbricazione dei mobili e nella pesca, e progetti nel settore agricolo.