CREDITO D’IMPOSTA R&S: relazione tecnica dei progetti ammissibili
Tra le incisive modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla disciplina del credito d’imposta R&S rientra l’onere, a carico delle imprese, di un nuovo adempimento formale.
L’articolo 1, comma 70, lett. g), L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha infatti introdotto il nuovo comma 11-bis dell’articolo 3 D.L. 145/2013, disponendo che, ai fini dei controlli successivi, le imprese beneficiarie del credito sono tenute a predisporre una relazione tecnica.
Il documento deve essere redatto:
- in caso di ricerca intra-muros, organizzata e svolta internamente all’impresa, a cura del responsabile aziendale delle attività o dal responsabile di singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa;
- in caso di ricerca extra-muros, commissionata a soggetti terzi, da parte del soggetto commissionario che esegue le attività di R&S, con la precisazione che anche nel caso di attività commissionate all’interno del gruppo all’adempimento deve comunque provvedere il soggetto commissionario.
La disposizione è entrata in vigore già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
L’attività di controllo del credito d’imposta si fonda infatti:
- sulla preventiva analisi dei contenuti delle attività di R&S svolte, ai fini della loro ammissibilità al beneficio;
- sulla verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità.
L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, D.M. 27.05.2015, può avvalersi del supporto del Mise per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa, sia alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.
Nell’identificazione delle attività di R&S deve aversi riguardo alle definizioni contenute nell’articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014 e integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014, (c.d. Legge di Stabilità 2015):
- ricerca teorica o di base
- ricerca applicata o industriale
- sviluppo sperimentale.
I seguenti 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati (edizione 8/10/2015) costituiscono pertanto in linea di principio fonte interpretativa di riferimento della disciplina agevolativa:
- criterio di novità;
- criterio di creatività;
- criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria);
- criterio di sistematicità;
- criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.
Per quanto riguarda il contenuto della relazione tecnica, essa deve illustrare:
- finalità
- contenuti
- risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
Sul punto la circolare AdE 8/E/2019 precisa che dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo:
- la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso,
- l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S,
- in caso di innovazione di prodotto o processo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità,
- in caso di miglioramento significativo di prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati, ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori R&S dalle ordinarie attività dell’impresa.
DECRETO CRESCITA: super ammortamento al 130% anche nel 2019
Confermato il super ammortamento anche nel 2019. Il primo articolo del Decreto Crescita reintroduce dal 1° aprile 2019 il cd. super ammortamento al 130% prevedendo 2,5 milioni di euro come tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.
In particolare i fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi
- dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019,
- o entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.
Sono esclusi dall'agevolazione:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 TUIR
- gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- gli investimenti in fabbricati e costruzioni,
- gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016 .
TRASFORMAZIONE DIGITALE: stanziati 100 milioni di euro
L’agevolazione vuole favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 100 milioni di euro.
Il nuovo incentivo viene esteso a tutti quei soggetti che abbiano un fatturato di € 100.000,00 e che prevedono spese e costi ammissibili da un minimo di € 50.000,00.
La domanda potrà essere presentata anche in forma congiunta tra più imprese, fino ad un massimo di 10 partner. Potranno accedere agli incentivi le imprese con almeno due bilanci approvati e che operano in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere.
Lo strumento potrà contare su uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro a fondo perduto e 80 milioni di euro nella forma di finanziamento agevolato.
ECONOMIA CIRCOLARE: incentivi per 140 milioni di euro
Il nuovo incentivo per l’economia circolare potrà contare su un plafond di risorse pari a 140 milioni di euro.
L’obiettivo di questo nuovo incentivo è quello di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, concedendo contributi a sostegno di progetti di R&S finalizzati a un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
Gli ambiti progettuali riguardano il trattamento dei rifiuti, il riuso dei materiali, la riduzione e il riuso degli scarti alimentari, lo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e riciclo delle materie prime, lo sviluppo di tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua, nonché modelli di packaging intelligente che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati.
Potranno accedere agli incentivi le imprese e i centri di ricerca che operino in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle impese manifatturiere e abbiano approvato e depositato almeno due bilanci.
I progetti dovranno prevedere spese e costi ammissibili da un minimo di € 500.000,00 fino ad un massimo di € 2.000.000,00.
Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50% e sotto forma di contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.
Lo strumento potrà contare su uno stanziamento complessivo di 140 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro a fondo perduto e 100 milioni di euro nella forma di finanziamento agevolato.
DECRETO CRESCITA: incentivi digitali ampliati
Un investimento minimo da € 50.000,00. E l’ultimo bilancio approvato con solo 100 mila euro di ricavi. Sono i nuovi limiti per accedere all’incentivo per la trasformazione digitale. Il decreto legge crescita (n. 34/2019) rivede l’incentivo per gli investimenti 4.0 nelle PMI.
La nuova impostazione dell’agevolazione abbraccia un maggior numero di tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0 e apre le porte anche alle imprese turistiche e consente la possibilità di accedere in forma aggregata all’incentivo.
Gli investimenti per essere agevolati devono essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Impresa 4.0.
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