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28set 2021

NUOVA SABATINI: ammissibile anche il franchising

La Nuova Sabatini ammette anche le spese previste dal contratto di franchising.

Gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature effettuati dal franchisor (titolare dei prodotti/servizi che concede all’affiliato) sono ammissibili al contributo, purché rispetti le seguenti condizioni:

- i beni acquistati devono essere strumentali all’attività svolta dal franchisor;

- i beni devono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale del franchisor;

- se concessi in locazione o comodato gratuito al franchisee, i beni devono risultare da regolare contratto registrato.

17set 2021

NUOVA SABATINI: in arrivo nuove risorse

Nuove risorse in arrivo per la Nuova Sabatini. Il disegno di legge di assestamento di bilancio assegna alla misura ulteriori fondi.

La Nuova Sabatini costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La misura è rivolta alle MPMI localizzate sull’intero territorio nazionale che operano in tutti i settori economici, ad eccezione del settore finanziario e assicurativo e di tutte le attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Gli investimenti ammissibili riguardano beni nuovi, acquistati o acquisiti in leasing finanziario, riconducibili alle voci di bilancio “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali”, “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile, ai sensi del principio contabile n. 16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali (investimenti 4.0, indicati negli allegati 6/A e 6/B della circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e s.s.mm.ii.).

Le agevolazioni consistono in un contributo in conto impianti, calcolato in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

- 3,575% per gli investimenti “Industria 4.0”.

L’aiuto è in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”.

15set 2021

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE: domande dal 4 ottobre

L’articolo 32 D.L. 73/2021 ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’agevolazione spetta, per ciascun beneficiario, nella misura del 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019.

Per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno corrente occorre trasmettere apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Con riferimento all’ambito oggettivo sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

06set 2021

MARCHI+ 2021: apertura sportello 19 ottobre

Il bando Marchi+ sostiene le PMI nella tutela dei marchi all’estero attraverso l'acquisizione di servizi specialistici:

- Misura A: agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea;

- Misura B: agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali.

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di spesa.

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 8.000,00.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

02set 2021

BONUS PUBBLICITA’: slitta la prenotazione al 1° ottobre

Il dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato lo slittamento della finestra temporale per l’invio della prenotazione del credito di imposta, che passa dal 1° settembre al 1° ottobre 2021.

Il posticipo è stato causato dagli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica resi necessari dalle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del Dl 73/2021, convertito dalla legge 106/2021.

Il bonus pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi, nonché agli enti non commerciali, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati.

La comunicazione telematica di prenotazione del bonus potrà essere trasmessa tra il 1° e il 31 ottobre 2021.

Si ricorda che la presentazione del modello di comunicazione, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.