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23ott 2018

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’: aggiornate nuovamente le FAQ

Sono state nuovamente aggiornate le Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. Le ultime precisazioni riguardano l’attestazione sull’effettuazione delle spese, con particolare riferimento ai soggetti legittimati al rilascio, alle relative modalità e al contenuto del documento.

La disciplina del credito d’imposta prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90). Il dipartimento precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione secondo le previsioni del Dm 164/1999).

Inoltre, viene chiarito che l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute.

19ott 2018

IPERAMMORTAMENTO: tre aliquote differenziate

Proroga dell’agevolazione iperammortamento ma con tre aliquote diverse:

- 250% fino a 2,5 milioni di euro;

- 200% fino a 10 milioni di euro;

- 150% fino a 20 milioni di euro.

Si ricorda che l’agevolazione dell’iperammortamento consente una super valutazione degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.

Stop invece al superammortamento entro il 31 dicembre 2018 che agevola l’acquisto dei cosidetti “macchinari tradizionali”.

19ott 2018

BONUS PUBBLICITA’: escluse le società di nuova costituzione

Una società di nuova costituzione non può beneficiare del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, posto che in assenza di investimenti progressivi, non viene soddisfatto il requisito dell’investimento incrementale.

Questo è quanto viene precisato dall’Agenzia delle Entrate in totale accordo con il parere del Consiglio di Stato e i chiarimenti forniti dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nell’ambito di alcune FAQ, infatti aveva confermato che non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, escludendo così dall’agevolazione i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

18ott 2018

REGIONE MARCHE: prorogato il bando imprese sociali area cratere

La Regione Marche ha prorogato il bando “imprese sociali area cratere” al 20 novembre 2018.

Si ricorda che bando che intende favorire la nascita, il consolidamento, il rafforzamento sul mercato e la crescita dimensionale delle imprese sociali presenti nelle aree gravemente colpite dal terremoto.

Le risorse messe a disposizione ammontano ad € 6.000.000,00.

Potranno presentare domanda le imprese sociali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n.112/2017, micro, piccole, medie, in forma singola o aggregata.

Sono previsti contributi a fondo perduto da un minimo del 10% fino ad un massimo del 100% a seconda della tipologia di spesa sostenuta.

18ott 2018

QUOTAZIONE PMI: limiti

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a favore delle piccole e medie imprese, un credito d’imposta per le spese di consulenza sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo.

Condizione per accedere all’agevolazione è l’aver ottenuto l’ammissione alla quotazione. Il credito può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020 (articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017 e Dm 23 aprile 2018).