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03nov 2021

MARCHI COLLETTIVI: domande dal 22 novembre

E’ stato pubblicato in G. U. il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani nonché termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.

I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione sono le associazioni rappresentative delle categorie produttive, i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e altri organismi di tipo associativo o cooperativo. Tali soggetti, al momento della presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili e l’importo massimo in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro. È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato. Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2021, pena l’irricevibilità della domanda stessa.

02nov 2021

CREDITO D’IMPOSTA EDITORI: presentazione domande fino al 20 novembre

Le domande per accedere al bonus, previsto dall’articolo 190 del Dl 34/2020 (convertito dalla legge 77/20208, potranno essere presentate fino al 20 novembre.

Possono accedere al credito di imposta le imprese editrici di quotidiani e di periodici che possiedono i seguenti requisiti:

- sede legale nello spazio economico europeo;

- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

- attribuzione del codice di classificazione Ateco:

o 58.13 (edizione di quotidiani);

o 58.14 (edizione di riviste e periodici);

- iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (Roc);

- impiegare almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il tax credit è pari al 30% della spese effettivamente sostenute nel 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Il credito d’imposta è riconosciuto, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il bonus è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 70/2017.

28ott 2021

TURISMO: nuovi aiuti a fondo perduto

In arrivo il Superbonus per le imprese riservato al settore turistico e ricettivo.

Il Superbonus, sotto forma di credito d’imposta, è fissato nella misura dell’80% delle spese sostenute non solo per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica, ma anche per eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali (incluse l’acquisto delle attrezzature), nonché le spese per la digitalizzazione e quelle di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

L’agevolazione è utilizzabile per tutti i lavori avviati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge e anche a quelli precedenti ma non ancora ultimati.

Le imprese che accedono al Superbonus possono richiedere anche un contributo a fondo perduto fino a 40mila euro, ulteriormente incrementabile in relazione a diversi fattori: fino a 30mila euro se la quota di spesa è destinata per almeno il 15% a digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica; fino a 20mila per l’imprenditoria femminile e under 35; fino a ulteriori 10mila euro per le imprese del Mezzogiorno. Attenzione, però, la cumulabilità degli aiuti non potrà mai superare i costi sostenuti e, nel caso del fondo perduto, il tetto viene fissato in 100mila euro.

Chi accede al Superbonus dell’80% non potrà comunque beneficiare di altri bonus edilizi o aiuti senza obbligo di restituzione. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione e potrà essere ceduto, tutto o in parte, a terzi comprese banche e intermediari finanziari.

Per l’ottenimento del superbonus e del fondo perduto, è stato previsto un meccanismo di erogazione in base all’ordine cronologico delle domande.

28ott 2021

SIMEST: pubblicate le FAQ sul divieto della cumulabilità

ll credito di imposta per investimenti in beni strumentali non è cumulabile con i bandi le cui risorse derivano dal Pnrr. Questo è quanto emerge da una delle faq pubblicate da Simest, relativamente alle nuove misure finanziate con risorse Pnrr e accessibili dal 28 ottobre 2021.

Alla domanda se la misura digitalizzazione fosse cumulabile con il credito di imposta agli investimenti, Simest ha risposto come segue: «La delibera quadro e le circolari escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del cd “doppio finanziamento”, ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi, fattispecie definita dalla circolare 21/2021 e dal relativo allegato tecnico. Come sopra riportato deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie del debito pubblico».

28ott 2021

BONUS PUBBLICITA’: prenotazioni entro il 31 ottobre

Per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2021, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali hanno tempo fino al 31 ottobre 2021.

Entro tale termine è possibile anche inviare una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel mese di marzo 2021. La prenotazione deve essere confermata con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio 2022.

Ancora pochi giorni per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2021. La chiusura della seconda finestra 2021 per inviare la comunicazione è infatti fissata al 31 ottobre 2021.

Le comunicazioni trasmesse nella prima finestra, aperta dal 1° e al 31 marzo 2021, restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato sulla base delle nuove disposizioni normative dettate dal decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021).

Entro il 31 ottobre 2021 è comunque possibile inviare una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel mese di marzo 2021.