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21dic 2017

BANDO ISI DELL’INAIL: risorse per circa 249 milioni di euro

Il bando Isi 2017 mette a disposizione risorse per € 249.406.358 per finanziare progetti di miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sei le tipologie di programmi ammessi e un iter operativo che prenderà via il 19 aprile 2018, quando sarà possibile pre-caricare le domande.

Le tipologie di progetto finanziabili sono:

1) Progetti di investimento (Asse 1);

2) Progetti modelli organizzativi e responsabilità sociale (Asse 1);

3) Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Asse 2);

4) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse 3);

5) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse 4);

6) Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli (Asse 5).

Obiettivo del bando è di incentivare le imprese, attraverso la concessione di un finanziamento a fondo perduto, a realizzare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ammissibili al netto dell’Iva nelle seguenti misure:

- 65% per gli Assi 1, 2, 3 e 4;

- 40% per l’Asse 5.

I contributi saranno assegnati con la modalità del click day e fino a esaurimento fondi.

21dic 2017

REGIONE MARCHE: proroga dei termini di istruttoria per il bando “Cultura” presentato in filiera

La Regione Marche proroga sino il termine per procedere alla formazione della graduatoria di merito delle domande presentate da aggregazione di imprese pervenute a valere sul bando “POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 3 Az.8.1 Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione”.

20dic 2017

IPER AMMORTAMENTO: necessaria la perizia giurata per l’agevolazione

Tra i beni ammessi nell’agevolazione dell’iper ammortamento al 140% rientrano anche i software aventi a oggetto realtà aumentata, ricostruzione in 3D, gestione delle consegne per l’e-commerce e gestione della logistica tra fabbriche.

La legge 11 dicembre 2016 n.232, che ha introdotto l’iper ammortamento, aveva previsto due elenchi di beni ammissibili alle maggiorazioni dell’ammortamento (elenco A, idonei per una maggiorazione del 250% e l’elenco B, per una maggiorazione del 140%). Ma non tutti i software devono avere la maggiorazione del 140%.

Le imprese devono fare una distinzione tra software “stand alone” e software “embadded”. Solo quest’ultimi, poiché necessari al funzionamento dei macchinari, accedono al contributo del 250%. Altra agevolazione spetta invece ai software che hanno funzioni autonome, per i quali spetta un’agevolazione pari al 140% (diversa dal super ammortamento, anche se di uguale entità). Quest’ultimi infatti sono agevolabili se rientrano in un progetto d’impresa che prevede l’iper ammortamento sui macchiniari, quindi l’interconnessione di beni, tra di loro e con il sistema di gestione altrimenti restano esclusi dal contributo.

18dic 2017

IPER AMMORTAMENTO: necessaria la perizia giurata per l’agevolazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico con una circolare del 15 dicembre 2017 n.547750 ha chiarito che per usufruire dell’agevolazione al 250% il giuramento della perizia, da parte del tecnico incaricato dovrà avvenire entro il 31/12/2017.

Le imprese per poter beneficiare dell’iper ammortamento, oltre ad acquistare beni rientranti negli allegati A o B della legge 232/2016, devono metterli in funzione ed interconnetterli al sistema di gestione della produzione. Il beneficio spetta solo nel momento in cui l’interconnessione avviene e tale passaggio deve essere confermato con una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato.

18dic 2017

CREDITO D’IMPOSTA: bonus per la formazione 4.0

Il nuovo credito d’imposta sulla formazione 4.0, previsto dal Ddl di Bilancio 2018, verrà commisurato prendendo come base di riferimento il costo dei dipendenti impegnati nell’attività di formazione. Gli aspetti determinanti saranno stabiliti dal provvedimento attuativo, che dovrà essere emanato entro il 31 marzo 2018.

Certamente gli investimenti nell’Industria 4.0 e la connessa formazione per l’addestramento comportano rilevanti cambiamenti operativi aziendali che permettono, in linea teorica, la capitalizzazione dei costi formativi. Le spese di formazione devono essere computate nell’esercizio di sostenimento con l’allocazione fra i costi di servizi e non, come spesso accade, fra i costi del personale. E’ inoltre bene ricordare che la base di calcolo per il credito d’imposta spettante è asincrona rispetto alle spese di formazione contabilizzate: l’agevolazione non si calcola sulle spese di formazione sostenute, ma sul costo aziendale del personale impiegato e impegnato nella formazione.

La contabilizzazione del credito d’imposta dovrà tenere conto di due principi:

- il beneficio è equiparabile a un contributo in conto impianti;

- la contabilizzazione dello stesso deve tener conto del principio di correlazione fra gli elementi contabilizzati, vale a dire se le spese di formazione siano state allocate nell’attivo patrimoniale oppure inserite nel conto economico.

Se le spese di formazione sono inserite nel conto economico, il credito d’imposta sarà classificato economicamente nella voce «Altri ricavi» con la rilevazione patrimoniale all’interno dei crediti tributari. Se invece la rilevazione avviene mediante la capitalizzazione delle spese di formazione, la contabilizzazione del credito d’imposta potrebbe avvenire con l’uso del metodo diretto (cioè il costo di formazione capitalizzato al netto del credito d’imposta stimato) o in alternativa con la metodologia indiretta (tramite la tecnica del risconto).

Nel caso specifico, tuttavia, si propende per la sola contabilizzazione con il metodo diretto, poiché il credito d’imposta maturato è utilizzabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e la ratio normativa del credito d’imposta è quella di stimolare la formazione tramite il riconoscimento dell’agevolazione, per contenere la spesa sostenuta. L’utilizzo di questa metodologia, tra l’altro, consentirebbe di rispettare il principio di prudenza e di effettività del costo capitalizzabile sostenuto.