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02ago 2018

BONUS PUBBLICITA’ : disponibile il modello

Dopo la pubblicazione del regolamento (Dpcm 90/2018), è stato reso noto il modello per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie.

Il modello – che per il 2017 e il 2018 va presentato dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 – è utilizzato dai soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che intendono beneficiare del bonus (articolo 57-bis del Dl 50/2017):

- per gli investimenti pubblicitari sulla stampa anche online dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, se di valore almeno dell’1% superiore agli analoghi investimenti sugli stessi mezzi nel corrispondente periodo 2016; esso poi spetta per gli investimenti annuali dal 1° gennaio 2018;

- per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti tv e radio locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi.

Il credito d’imposta è il 75% del valore incrementale degli investimenti.

Il modello va utilizzato per presentare:

- la «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta», a titolo prenotativo;

- la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», per dichiarare l’effettiva realizzazione nell’anno agevolato degli investimenti indicati nella «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta» inviata precedentemente, a titolo di conferma o rettifica della prenotazione.

Per gli investimenti del 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, il modello va presentato solo nella modalità «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati». Se l’ammontare del credito d’imposta indicato nella comunicazione o nella dichiarazione è superiore a 150mila euro, il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva per la normativa antimafia apponendo una firma nell’apposito quadro del modello.

01ago 2018

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA': pubblicato il decreto attuativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 170 del 24 luglio 2018 il regolamento di attuazione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali con la diffusione del Dpcm 16 maggio 2018 numero 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

01ago 2018

CREDITO D’IMPOSTA: 40% a sostegno della formazione

L’agevolazione per il credito di imposta rivolto alla formazione del personale è limitato alle materie riconducibili alle “tecnologie abilitanti”, quelle relative al processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal piano nazionale impresa 4.0.

La formazione deve riguardare specifici settori individuati dalla legge 205/2017, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Non rientrano invece le attività di formazione ordinaria o periodica, organizzate dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

L’agevolazione è riconosciuta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e sostenute nel periodo d’imposta 2018, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Per le imprese non tenute al controllo legale dei conti, il credito d’imposta è aumentato di un importo pari alle spese effettivamente sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, nel limite massimo di 5.000 euro, sempre entro la soglia massima di 300.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 ed è cumulabile con altre misure, nel rispetto delle intensità massime previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato (regolamento Ue 651/2014).

Il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Economia e Lavoro) del 4 maggio 2018 ha individuato le modalità attuative dell’incentivo, specificando innanzitutto che la formazione può riguardare anche le attività di consolidamento delle competenze e non solo quelle di acquisizione. Lo stesso Dm precisa poi che può essere utilizzato anche dalle imprese che non abbiano fruito delle agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali previste dal piano industria 4.0 ossia dell’iperammortamento e superammortamento. Le attività formative devono essere espressamente disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. È anche richiesto che il legale rappresentante dell’impresa dichiari l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge 205/2017 e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

30lug 2018

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA’: approvato il bando “Avvio di nuova impresa”

La Camera di Commercio di Macerata ha approvato il nuovo bando per l’avvio di nuove imprese, al fine di ampliare il tessuto imprenditoriale provinciale e di promuovere la creazione di opportunità lavorative.

Saranno finanziate le nuove imprese, gli Studi professionali e liberi professionisti associati in forma di imprese aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della provincia di Macerata.

I contributi saranno concessi per un valore pari al 50% della spesa ammissibile per un minimo delle spese pari a € 4.000,00 fino ad un massimo di € 16.000,00.

La domanda di contributo, il rendiconto e gli altri allegati richiesti potranno essere presentati a partire dal 14 luglio 2018 e fino al 30 novembre 2018.

26lug 2018

BONUS PUBBLICITA’: invio dal 22 settembre

Per le imprese che intendono fruire del credito d’imposta sugli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie, l’articolo 8 del decreto, che riguarda le disposizioni transitorie, prevede due comunicazioni telematiche per le annualità 2017 (parziale) e 2018, da inoltrare dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data del 24 luglio 2018, che è quella di pubblicazione del decreto. Di queste comunicazioni ad oggi manca ancora il modello, ma la pubblicazione dovrebbe avvenire a breve per garantire la possibilità di presentarle entro i termini previsti, cioè a partire dal 22 settembre prossimo ed entro il 22 ottobre.

L’adozione del provvedimento con indicazione delle percentuali di spettanza del credito deve avvenire entro 120 giorni dal 24 luglio 2018 (e quindi entro il 21 novembre 2018). Questa la principale novità del decreto, che per il resto conferma in buona sostanza i contenuti in precedenza divulgati nel documento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del novembre 2017.

Il bonus pubblicità introduce un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, nonché dagli enti non commerciali, riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L’agevolazione è riconosciuta con le seguenti decorrenze:

- per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rilevano gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016;

- per gli investimenti annuali dal 1° gennaio 2018 in poi;

- per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, rilevano gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75%.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’articolo 109 del Tuir.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.