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12gen 2018

TAX CREDIT ALBERGHI: limite di € 200.000,00

Il DM del 20 dicembre 2017 n.598, in corso di registrazione e in attesa di pubblicazione sulla G.U., definisce le nuove disposizioni attuative del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi ex. Art. 10 del DL 83/2014.

Alle strutture esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 relative ad interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, di incremento di efficienza energetica o di riqualificazione anti sismica. L’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, destinati alle strutture ricettive oggetto del decreto, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

Il beneficio viene esteso anche alle strutture agrituristiche e agli stabilimenti termali.

L’agevolazione è concessa a titolo de minimis e comunque fino ad un importo massimo di € 200.000,00.

11gen 2018

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: prenotazione online

Dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda di accesso ai voucher digitalizzazione da parte di micro, piccole e medie imprese che acquistino hardware, software e servizi specialistici per digitalizzare i processi aziendali e favorire l’ammodernamento tecnologico. L’istanza vera e propria si invierà invece dal giorno 30 gennaio.

L’agevolazione consiste in un voucher unico a copertura del 50% della spesa sostenuta, calcolato sul totale delle spese ammissibili, che può arrivare fino ad un valore massimo di € 10.000,00. Sull’importo erogabile del voucher non è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.

Le risorse stanziate complessivamente sono pari a 100 milioni di euro, di cui una parte viene riservata in via prioritaria alle imprese che hanno conseguito il rating di legalità. Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher richiesti dalle imprese per una determinata Regione risulti superiore all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.

Il Voucher è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis”.

11gen 2018

BONUS DEL 36%: per chi compra materiali in plastica riciclata

La legge di Bilancio 2018 prevede che a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, sia riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate.

L’agevolazione è riconosciuta fino ad un importo massimo annuale di 20 mila euro per beneficiario.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

10gen 2018

TAX CREDIT: bonus del 65% per la riqualificazione di hotel e agriturismi

In arrivo il tax credit, pari al 65%, per le spese di riqualificazione, accessibilità e antisismica di alberghi e agriturismi. Saranno agevolabili anche le spese per l’acquisto di mobili e complementi d’arredo.

Le spese sostenute, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, dovranno essere riconosciute agli alberghi e agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Lo stanziamento economico sarà così ripartito:

- 60 milioni di euro per l’anno 2018;

- 120 milioni di euro per l’anno 2019;

- 60 milioni di euro per l’anno 2020.

Il credito d’imposta è ripartito in quote annuali di pari importo. L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto degli aiuti in de minimis. E comunque l’importo massimo è di € 200.000,00 nei tre anni d’imposta.

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate dovranno presentare domanda al Ministero dei beni culturali e del turismo.

10gen 2018

IPER AMMORTAMENTO: agevolazione anche in caso di interconnessione successiva

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E/2017, ha chiarito che l’agevolazione dell’iper ammortamento spetta nella misura piena anche se l’interconnessione dei beni agevolabili è avvenuta in un esercizio successivo rispetto a quello di effettuazione dell’investimento.

A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, dove l’effettuazione dell’investimento nell’arco temporale previsto dalla norma è condizione sufficiente per fruire dell’incentivo, per l’iper ammortamento è previsto un ulteriore requisito, ovvero l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, l’impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a € 500.000,00 una perizia tecnica giurata attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche idonee ed è interconnesso al sistema aziendale. Secondo la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, la perizia giurata deve essere acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Nei casi in cui questa avvenga a ridosso di fine anno la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa.

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere del super ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione. Si pensi ad un investimento pari a 100mila euro effettuato nel corso del 2017, con entrata in funzione del bene nello stesso anno, ma senza interconnessione. La maggiorazione del 150% non può decorrere dal 2017 in quanto – pur verificandosi l’entrata in funzione del bene – manca il requisito dell’interconnessione. In tale ipotesi, nel 2017 l’impresa potrà godere del super ammortamento, mentre solo a seguito dell’interconnessione (ad esempio nel 2018) potrà iniziare ad usufruire dell’iper ammortamento. Come chiarito dalla circolare 4/E la quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (ad esempio, 20%) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento (il 150% su 100mila euro è pari a 150mila) e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento anteriormente all’interconnessione (ad esempio, 4mila). La quota annua di iper ammortamento, quindi, sarà pari ad euro 29.200 [(150mila – 4mila) x 20%]. In sostanza, la maggiorazione del 150% resta fruibile in misura piena – sull’intero costo del bene - anche in caso di interconnessione successiva, con il maggior valore fiscale - al netto di quanto già fruito a titolo di super ammortamento - spalmato sul periodo di ammortamento residuo.