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22apr 2020

REGIONE MARCHE: legge regionale 10.04.2020 n.13

La Regione Marche ha promosso l’attivazione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori a quelli previsti dallo Stato.

I consorzi fidi assegnano i prestiti agevolati e i contributi in conto interessi attualizzati per l’abbattimento dei costi di garanzia a favore delle imprese e dei professionisti e lavoratori autonomi.

Concessione di prestiti a tasso agevolato

Beneficiari: Micro e piccole imprese, lavoratori autonomi titolari di partita IVA attivata dal 23 febbraio 2020.

L’importo massimo del prestito concedibile è pari a:

- per le micro e piccole imprese Euro 40.000,00, estendibile a 50.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;

- per i professionisti e i lavoratori autonomi Euro 5.000,00.

La durata massima del credito è di 72 mesi di cui 24 di preammortamento.

Concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio

Beneficiari: Micro e piccole imprese, lavoratori autonomi titolari di partita IVA attivata alla data del 23 febbraio 2020.

Finanziamento massimo agevolato Euro 150.000,00.

La durata massima del credito è di 72 mesi di cui 24 di preammortamento.

I Confidi possono concedere i benefici fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Informazioni sulle modalità di accesso ai benefici e sulle modalità di presentazione delle domande sono reperibili sui rispettivi siti dei confidi.

Il procedimento è a sportello per entrambe le misure.

22apr 2020

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE: Fiera BIG 5 Dubai

L’azienda speciale per i settori Mobile e Meccanica della Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con la Regione Marche, intende coordinare la partecipazione alla Fiera BIG 5, in programma a Dubai dal 23 al 26 novembre 2020.

La partecipazione alla manifestazione è riservata alle aziende produttrici marchigiane appartenenti ai seguenti settori merceologici:

- Materiali e macchinari da costruzione

- Pareti in legno, porte e serramenti

- Idraulica e trattamento delle acque, rubinetteria, valvole e pompe

- Vernici, prodotti decorativi e isolanti, prodotti chimici per superfici

- Impiantistica, riscaldamento e condizionamento, solare

- Sicurezza e protezione, sistemi antincendio

- Edilizia verde, smart house, arredo urbano

- Arredo bagno e cucina

Le imprese partecipanti avranno a disposizione un’area dispositiva allestita “chiavi in mano”.

Saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute entro giovedì 28 maggio 2020.

21apr 2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: sospensioni temporanee

Al fine di fornire un supporto alle imprese in questo momento di grave crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria COVID, la circolare 16 aprile 2020, n. 1719 del Ministero dello Sviluppo Economico rivede le disposizioni operative per disciplinare le varie tipologie di sospensione temporanea (totale o parziale) ovvero le rimodulazioni delle attività dei progetti presentati nell’ambito dei bandi a valere:

- sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS),

- sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI),

- sul Fondo Innovazione Tecnologica (FIT),

- sui Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA).

Nei casi in cui l’attuale situazione abbia comportato una chiusura e/o un rallentamento delle attività, ai fini dell’avvio, svolgimento o completamento dei programmi di ricerca e sviluppo, è facoltà del soggetto beneficiario richiedere al Soggetto gestore una sospensione delle attività di progetto per le ragioni straordinarie legate all’emergenza epidemiologica e alle disposizioni di contenimento della stessa.

Tale sospensione temporanea riguarda le attività progettuali comprese nel periodo tra il 23 febbraio ed il 31 luglio 2020 e il Ministero specifica che il termine potrà essere esteso anche in relazione a future disposizioni governative ed in ragione dell’effettiva maturazione dell’impossibilità a portare avanti il progetto.

La richiesta della sospensione straordinaria è facoltativa e deve essere comunicata al Soggetto gestore con la previsione dei termini di sospensione fino al 31 luglio 2020. Nel caso di eventuale protrarsi dello stato di emergenza potrà essere ripresentata una seconda richiesta di prolungamento della sospensione straordinaria.

Successivamente al periodo di sospensione, resta ferma la possibilità di richiedere la proroga del termine di ultimazione del progetto come previsto da normativa, nel limite di 12 mesi, se non già richiesta, per cause comprovate.

20apr 2020

AIUTI DI STATO: quali sono gli aiuti per le imprese compatibili con il diritto UE

La Commissione europea per fronteggiare l’emergenza in corso ha individuato una serie di aiuti di stato compatibili con le regole del diritto europeo, distinguendo tra:

Aiuti di Stato per la compensazione dei danni

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. L’epidemia da Covid-19 in corso è sicuramente un evento eccezionale.

Le misure di aiuto volte a compensare le imprese dei danni subiti sono quindi compatibili con il diritto europeo, semprechè ci sia un collegamento causale diretto tra l’aiuto concesso e il danno risultante dall’evento. Tale aiuto, che deve essere limitato a quanto necessario per compensare il danno e può coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Aiuti di Stato temporanei compatibili

Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

La Commissione ha individuato le seguenti misure temporanee che possono essere adottate dagli Stati membri:

- aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;

- aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;

- aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;

- aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;

- assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;

- misure selettive sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali;

- aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti.

Per poter beneficiare dei predetti aiuti lo Stato deve dimostrare che le misure sono necessarie, adeguate e proporzionate rispetto al turbamento dello Stato interessato.

Altre regole temporanee sulla compatibilità degli aiuti

Per far fronte alla epidemia e potenziare le attività di ricerca e sviluppo, testing e infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo di prodotti rilevanti per fare fronte al Covid-19, la Commissione ha ritenuto di aggiungere tre nuovi aiuti in quanto compatibili con l’art 107, comma 3 lettera c) TFUE, che prevede “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.

Trattasi di:

1. aiuti per la ricerca e sviluppo in materia di Covid 19;

2. aiuti agli investimenti per l’attività di testing e upscaling;

3. aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19.

17apr 2020

FINANZIAMENTI PMI: in arrivo le garanzie

E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro. I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile.

Per procedere all’inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti. In particolare, occorre aver trasmesso alla banca:

- il modulo di richiesta del finanziamento;

- il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it.

Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica. Secondo il decreto Liquidità, la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito l’ammissione della domanda di garanzia presentata.

L’importo massimo erogabile (e garantibile) è pari al 25% dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a 25.000 euro. I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.