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03lug 2018

IPER-AMMORTAMENTO: in caso di delocalizzazione si perde l’incentivo

L’iper-ammortamento non agevolerà più i beni che saranno installati in sedi produttive estere.

L’agevolazione prevista dal comma 9 della legge 11 dicembre 2016 n-232 e successive proroghe, spetterà esclusivamente a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano; ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

La cessione o la delocalizzazione dei beni agevolati prima del termine del periodo di ammortamento farà perdere completamente il beneficio.

02lug 2018

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE: solo se l’investimento è nel Ccnl

L’accesso al credito d’imposta è subordinato al fatto che l’impegno da effettuare investimenti in attività formative ammissibili per usufruire dell’agevolazione, sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale.

In particolare viene previsto che l’impegno a investire in formazione sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dall’art.14 del decreto legislativo del 15 giugno 20105 n.151, presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente.

27giu 2018

REGIONE MARCHE: pubblicato il bando “Sisma” in forma singola

La Regione Marche ha approvato il nuovo bando per sostenere la ripresa degli investimenti delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016, con l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove unità produttive ed i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione ed internazionalizzazione.

Le risorse stanziate ammontano a € 10.000.000,00.

Potranno presentare domanda le micro, piccole e medie imprese in forma singola.

Sono previsti contributi a fondo perduto fino ad un minimo del 50% del costo ammissibile ad un massimo del 60% a seconda del regime scelto.

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 10 settembre 2018. L’intervento viene attuato con procedura di selezione valutativa “Just in time”.

26giu 2018

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il credito d'imposta sulla formazione collegata a Industria 4.0. è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 143 del 22 giugno.

Il credito d’imposta, per il quale sono disponibili complessivamente 250 milioni, è in vigore in via sperimentale solo per il 2018. Quindi ci sono sei mesi per effettuare investimenti secondo le linee guide del decreto.

Sono ammissibili le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti in chiave 4.0. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Mentre per il personale in apprendistato sono ammissibili solo le attività relative all'«acquisizione» delle competenze.

La formazione deve essere disciplinata in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Inoltre, a ciascun dipendente dovrà essere rilasciata l’attestazione dell’effettiva partecipazione.

Il credito d’imposta, nella misura del 40% ed entro un massimo di 300mila euro per beneficiario, si applica al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale.

Si ricorda inoltre che il credito d’imposta è slegato dall’incentivo fiscale sul macchinario 4.0. In sostanza, vi possono accedere anche le imprese che non hanno effettuato investimenti in beni materiali su cui si applicano l’iper-ammortamento del piano Industria 4.0 o il super-ammortamento. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i canali online.

25giu 2018

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: no alle tecnologie già disponibili

Non può beneficiare del credito d’imposta in ricerca e sviluppo la società che ha realizzato investimenti in tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma “Industria 4.0”.

Gli investimenti in oggetto non presenterebbero i requisiti per poter assumere rilevanza ai fini della disciplina in esame. Mancherebbe sia il requisito della novità, sia, tra l’altro, il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo. Questo è quanto precisa la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 46/E/2018 del 22 giugno.