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06apr 2017

SABATINI – TER: finanziamenti in quota singola o multipla

Il Ministero dello Sviluppo Economico dà il via libera alla concessione delle quote di contributo legate all’acquisto di beni strumentali d’impresa.

La richiesta della prima quota potrà avvenire solo previa compilazione e trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento. Inoltre da oggi sarà possibile, per l’impresa, richiedere in maniera congiunta l’erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

04apr 2017

FOTOVOLTAICO: ammessi all’super ammortamento

Gli impianti fotovoltaici sono considerati beni mobili e ammortizzabili con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del super ammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.

Nella circolare relativa al super ammortamento, l’Agenzia richiama la recente normativa in materia di imbullonati (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015) la quale ha previsto che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D ed E, tiene conto del suolo e delle costruzioni escludendo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La circolare 2/E del 1° febbraio 2016 precisa in modo esplicito che fra gli elementi non più oggetto di stima catastale ci sono anche gli impianti fotovoltaici. Per questi impianti vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ed eventuali recinzioni e simili.

L’Agenzia conferma la natura di bene immobile delle torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Per questi supporti pertanto non si applica il super ammortamento mentre la agevolazione si applica sulle pale. Di conseguenza secondo l’agenzia delle Entrate le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. L’aliquota di ammortamento del 4% sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari. Invece per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento.

Di conseguenza, tali componenti impiantistiche possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.

04apr 2017

IPER AMMORTAMENTO: sul leasing serve il contratto del locatore entro il 31/12

Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria il contratto di locazione deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2017 e deve essere versato un canone anticipato di almeno il 20% alla società di leasing. Solo al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti “effettuati” nel periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

03apr 2017

IPER AMMORTAMENTO: agevolazione ad ostacoli

Le imprese che vogliano beneficiare dell’iper ammortamento del 250% hanno la necessità di una relazione da parte di un tecnico che attesti l’ammissibilità dei macchinari. Alla perizia, già prevista dalla norma originale, si aggiunge una relazione tecnica a cura di un perito esterno che deve essere indipendente sia dall’impresa acquirente sia da quella fornitrice.

La circolare, emanata dall’Agenzia delle Entrate n.4/E del 30 marzo 2017, precisa anche che per i beni elencati nell’allegato A, il beneficio della maggiorazione del 150% del costo di acquisto (iper ammortamento) non può cumularsi con quello della maggiorazione del 40% (super ammortamento).

La circolare specifica inoltre che l’agevolazione è di interesse solo per le imprese che riescono a mantenere utili costanti. Nel documento si specifica che per l’impresa che fruisce dell’incentivo in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.

03apr 2017

INVITALIA: dal 26 aprile via ai contratti ambientali

Di prossima apertura la domanda di accesso ai 100 mln di euro per i contratti di sviluppo per la tutela ambientale nelle regioni del Mezzogiorno.

Il programma di sviluppo oggetto del contratto può essere di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale. L’investimento minimo è di 20 mln di euro è può essere realizzato nelle regioni di Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Le agevolazioni previste dal contratto di sviluppo prevede:

- contributo a fondo perduto in conto capitali;

- contributo a fondo perduto alla spesa;

- finanziamento agevolato;

- contributo in conto interessi.

L’entità degli incentivi dipende dal tipo di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione dell’impresa.

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 12:00 del 26 aprile 2017.