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27lug 2020

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: le nuove regole in Gazzetta

E’ in vigore il credito d’imposta in ricerca e sviluppo 2020 per i lavori ammessi per singola tipologia di progetto.

Tutte le attività di R&S, per essere ammissibili al credito d’imposta industria 4.0, devono perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già quelli propri di una singola impresa. Rientra anche l’adattamento delle conoscenze o capacità in un campo della scienza o tecnica volte a realizzare un avanzamento in un altro campo non facilmente deducibile o attuabile.

La spesa è ammissibile anche se l’avanzamento ricercato poi risulti non raggiunto o pienamente realizzato.

Sono ammissibili lavori svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo da imprese concorrenti e indipendenti.

Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica non sono ammissibili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili dei concorrenti per elementi estetici o secondari, l’adeguamento del prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente o quelle per controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.

Invece, in riferimento al credito d’imposta per il design, sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti (colori, elementi di dettaglio). Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

23lug 2020

CREDITO D’IMPOSTA IN R&S: pubblicato il DM in Gazzetta

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio, il Dm 26 maggio 2020 che attua il Piano transizione 4.0 previsto per il solo 2020 dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019.

La legge ha introdotto tre crediti d’imposta, con natura volumetrica e con il riconoscimento di percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta:

A) in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;

B) in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto al 10%, sempre nel limite di 1,5 milioni;

C) in misura pari al 6% e nel massimo di 1,5 milioni, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Per i criteri tecnici volti all’identificazione e classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, sarà necessario individuare analiticamente i progetti di ricerca in modo da poter allocare correttamente le spese sostenute e le relative percentuali/massimali del credito. Inoltre sarà possibile fruire del beneficio in caso di continuazione nel 2020 di attività iniziate in periodi d’imposta precedenti, per tutti e tre i crediti d’imposta.

23lug 2020

BANDO MACCHINARI INNOVATIVI: via alle domande

Da oggi, 23 luglio, sarà possibile presentare la domanda di accesso alle agevolazioni relative al primo dei due sportelli previsti a favore di programmi di investimento finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0.

Le domande potranno essere presentate, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00 sul sito del Ministero.

Le agevolazioni saranno infatti concesse nei limiti della dotazione finanziaria stabilita per lo specifico sportello agevolativo e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese.

21lug 2020

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA: agevolate le rimanenze dell’industria tessile e moda

Il credito d’imposta a valere sulle rimanenze delle industrie del tessile e della moda è una delle principali novità apportate dalla legge n. 77/2020, con cui il legislatore ha implementato il sistema di aiuti a beneficio delle imprese colpite dal Covid-19.

Alle imprese dell’industria tessile e della moda, della produzione di calzature e della pelletteria viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Il valore del magazzino dovrà essere eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 (10 marzo 2020).

Il credito d’imposta sarà utilizzabile solo in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Successivamente sarà pubblicato il decreto ministeriale contenente I criteri e le modalità di attuazione.

21lug 2020

SABATINI: sale il contributo richiedibile

Sale a 200 mila euro l’importo del finanziamento Sabatini al di sotto del quale le micro e piccole imprese possono ricevere il contributo in un’unica soluzione.

Il contributo a fondo perduto previsto dall’agevolazione verrà erogato in un’unica soluzione per un importo che passa da 100 mila a 200 mila euro.

I soggetti beneficiari otterranno fin da subito l’erogazione al 100% senza dover attendere 5 anni. Inoltre l’agevolazione prevede anche un finanziamento che copre il 100% della spesa per l’acquisto diretto o l’acquisizione in leasing.