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10apr 2019

BANDO ISI 2018 : da domani al via la prima fase

Domani ci sarà l’attivazione della procedura di caricamento delle domande per accedere ai finanziamenti previsti dal Bando ISI 2018, il cui importo complessivo è pari a € 369.726.206, suddivisi in cinque assi di finanziamento e destinati alle imprese che realizzano interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La prima fase della procedura di richiesta scatterà a partire da domani, 11 aprile, e le imprese richiedenti avranno tempo fino alle 18:00 del 30 maggio 2019 per inserire e salvare la propria domanda.

Successivamente, a partire dal 6 giugno 2019, scatterà la seconda fase in cui potranno accedere le aziende che hanno già raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista ed ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare nel “click day”.

10apr 2019

BONUS PUBBLICITA’ : codice tributo 6900

Con la risoluzione 41/E dell'8 aprile 2019 l’agenzia delle Entrate completa il quadro per l’utilizzo del bonus pubblicità istituendo il codice tributo “6900”, che deve essere riportato nel modello F24 in caso di utilizzo del credito d’imposta, introdotto dall'articolo 57-bis del Dl 50/2017, per gli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e su emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Il credito è pari al 75% del valore incrementale delle spese sostenute, elevato al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Si ricorda che il bonus riguarda solo il 2018, poiché non è stato rifinanziato per l’anno in corso.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dopo la realizzazione dell'investimento e nei limiti dell'ammontare comunicato dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. L'F24 può essere trasmesso dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento. Se l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione supera l'ammontare comunicato, il modello viene scartato.

09apr 2019

FIERE: : in arrivo un credito d’imposta per la partecipazione

Nel «decreto legge crescita», spunta un pacchetto di norme per l’export.

La principale novità è l’arrivo di un credito di imposta triennale per la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali di settore organizzate in Italia. Il beneficio fiscale verrebbe riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 180mila euro. L’accesso per le imprese sarebbe possibile fino all’esaurimento dell’importo massimo, fissato in 80 milioni per il 2020, 80 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022. L’intervento andrebbe a coprire spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione. Prevista la ripartizione del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo, nel rispetto dei limiti del regime Ue “de minimis”.

Dovrebbe poi essere un decreto dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia, a definire nel dettaglio le tipologie di interventi ammessi al beneficio, le procedure di ammissione e l’elenco delle fiere.

09apr 2019

CREDITO IN R&S: : la mera digitalizzazione dei processi non beneficia del bonus

Con la pubblicazione della risoluzione 40/E/2019 del 02.04.2019 scorso, viene affrontato il caso specifico di un interpello presentato all’Agenzia delle entrate circa la riconducibilità ad un progetto di R&S di un sistema informatico condiviso cross department per la gestione e l’allineamento delle informazioni e dei documenti in tempo reale.

La risposta all’interpello assume un’importanza fondamentale ai fini della qualificazione delle attività agevolabili, in quanto evidenza i principi generali e la prassi interpretativa adottata dal Ministero in relazione alla attività del settore software.

Il Mise inquadra le attività svolte dall’instante in un ampio progetto di digitalizzazione dei processi produttivi, caratterizzato dall’utilizzo di tecnologie già note e diffuse nel settore di appartenenza, non ravvisando in particolare il criterio di incertezza e di probabilità di insuccesso tecnico scientifico. Il Mise inquadra le attività in esame come investimenti in capitale fisso rappresentati da immobilizzazioni immateriali impiegate direttamente nei processi produttivi dell’impresa e innovative per la sola azienda.

Il Mise interpreta la ratio legis della disciplina del credito d’imposta: potenzialmente meritevoli del contributo pubblico sono le sole attività di R&S in grado di produrre un beneficio per l’intera economia contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali mediante il superamento di ostacoli, escludendo in tal modo tutte quelle attività che apportano innovazione per la sola impresa e non per il settore in cui opera.

Il riferimento per valutare il criterio di novità, inteso come finalità del progetto di R&S, è lo stato dell’arte del settore. Le attività potenzialmente meritevoli di credito d’imposta sono quelle relative ai progetti intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di:

- realizzare nuovi prodotti (beni o servizi)

- realizzare nuovi processi

- migliorare significativamente prodotti (beni o servizi) esistenti

- migliorare significativamente processi esistenti.

Ne consegue che le attività di sviluppo sperimentale, in base alla definizione contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lettera j) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione“, non possono rappresentare semplicemente un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa.

La prassi interpretativa del Mise inquadra nella R&S un sottoinsieme particolarmente qualificato delle attività innovative intraprese dall’impresa; trattasi delle sole attività che soddisfano tutti e cinque i criteri di classificazione e qualificazione contenuti nel Manuale di Frascati:

- novità

- creatività

- incertezza

- sistematicità

- trasferibilità e/o riproducibilità.

Il Ministero ritiene valevoli i medesimi criteri enunciati nella circolare Mise n. 59990 del 09.02.2018 per le innovazioni legate al software inteso quale prodotto finale: un progetto per lo sviluppo di un software viene classificato come R&S se la sua esecuzione dipende da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto è la risoluzione di un problema su base sistematica. In particolare le attività del settore software che non rientrano nella R&S agevolabile sono le seguenti:

- realizzazione di software con l’utilizzo di tecnologie e conoscenze informatiche già note,

- la personalizzazione di software esistenti,

- la manutenzione e l’implementazione di software esistenti,

- la gestione applicativa di un software.

La prassi adottata dal Mise in relazione ad attività analoghe a quelle svolte dall’istante e che rientrano nel settore software prevede dunque l’inquadramento degli investimenti realizzati dall’impresa nell’alveo delle “innovazioni di processo”, come definite al paragrafo 1.3, punto 15, lettera bb) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), a sua volta mutuata dalla definizione di “Technological Process Innovation” contenuta nel paragrafo 2.2, punto 141, Capitolo III del Manuale di Oslo.

L’interpretazione del Mise consiste nel ritenere non ammissibili al credito d’imposta le attività riconducibili a “Definizioni” contenute nella citata Comunicazione della Commissione Europea diverse dalle fattispecie di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

L’“innovazione di processo” non inquadrabile come R&S agevolabile è quella che comprende le attività di applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Anche le “innovazioni dell’organizzazione” sono escluse dal credito d’imposta R&S: trattasi di attività di realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa.

08apr 2019

CCIAA DELLE MARCHE: : contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche

La Camera di Commercio delle Marche intende favorire i processi di internazionalizzazione, incentivando, attraverso il sostegno finanziario, la partecipazione delle imprese a fiere nazionali e estere.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 700.000,00.

Potranno presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e/o unità locale nelle Marche e non abbiano beneficiato o beneficiano di altri contributi pubblici per l’abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa.

Sono ammesse a contributo le domande delle imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero che si sono svolte dal 01/01/2019 al 30/06/2019.

Il contributo viene concesso nella seguente misura:

- Fiere in Italia: 50% dei costi sostenuti e documentati, fino ad un massimo di € 2.000,00;

- Fiere all’estero (in paesi UE): 50% dei costi sostenuti e documentati, fino ad un massimo di € 2.500,00;

- Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 50% dei costi sostenuti e documentati, fino ad un massimo di € 3.500,00;

- Fiere nelle Marche: 50% dei costi sostenuti e documentati, fino ad un massimo di € 400,00 (con un fondo complessivo disponibile di € 60.000,00).

Ciascuna impresa potrà presentare solo due domande con riferimento al presente bando.